Novità sull’attesissimo superbonus del 110%. Dall’emanazione del decreto “Rilancio”, sono molte le persone e le imprese in attesa di nuove definizioni e chiarimenti in merito ai vantaggi fiscali che darebbero diritto al credito di imposta relativo ai lavori di adeguamento sismico ed energetico. Numerose le circolari e le bozze proposte in questi giorni a spiegare, per tecnici e profani, i complessi e articolati ingranaggi che regolano il diritto al credito di imposta. Anche l’Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha emanato una circolare ufficiale esplicativa dalla quale si possono comprendere quelli che saranno gli iter pratici, tecnici e burocratici per poter eseguire gli interventi beneficiando del bonus.

Cerchiamo però di capire meglio di cosa si tratta. E soprattutto, possiamo iniziare o bisogna attendere?
In linea di massima la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ribadito i termini del decreto convertito in legge, spiegando in maniera chiara quali sono gli interventi di interesse, in che misura rientrano nel bonus, quali sono gli aventi diritto e quali sono le possibilità di esercitarlo. In particolare si suddividono gli interventi in relazione alla funzionalità dell’immobile rendendo possibili una serie di lavorazioni, interventi trainanti, in grado di accorpare tutti quegli interventi trainati che, diversamente, godrebbero di aliquote diverse dal 110% (interventi trainati).
Cappotto termico ed impianto termico diventano trainanti per gli immobili unifamiliari, o plurifamigliari autonomi con almeno una entrata indipendente (potremo generalizzare parlando di villette a schiera). Per i condomini, invece, resta trainante il cappotto termico ma non l’impianto termico autonomo. Rientra invece l’impianto centralizzato. E’ necessario inoltre che l’immobile subisca un miglioramento di almeno due classi energetiche o di una se si trova già in categoria superiore. Va inoltre specificato che, per beneficiare del bonus per eventuali lavori per i singoli appartamenti, è necessario che il condominio stesso usufruisca di almeno uno degli interventi trainanti. Vengono inoltre definite le cifre di cui si può beneficiare che variano a seconda del tipo di intervento e del tipo di unità abitativa. In un altro articolo tratteremo nello specifico gli importi dei singoli interventi e di come sia possibile combinare lavori che beneficiano di aliquote differenti. In merito alle possibilità di beneficiare del credito di imposta, previe asseverazioni tecniche, la circolare dispone di fatto tre differenti possibilità:

  • Compensazione diretta del credito suddiviso in 5 anni;
  • Sconto in fattura;
  • Cessione del credito a terzi;

Nel primo caso, il committente avente diritto al credito, paga in proprio per l’esecuzione degli interventi e sconta gli importi maturati detraendoli dal pagamento delle imposte annuali che avrebbe dovuto all’erario.  Nella seconda ipotesi, invece, il committente non mette mano al portafogli e l’impresa che realizza i lavori matura il credito che a sua volta potrà portare in detrazione o cedere. Nell’ultimo caso, così come nel primo sarà onere del committente pagare i lavori e maturare di conseguenza il credito che poi potrà cedere (di fatto vendere) a qualunque soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, in cambio di denaro. E’ inoltre stabilito che, qualora si manifestassero irregolarità nell’esercizio del diritto al credito, sarà il committente ad affrontarne le responsabilità giuridiche derivanti.
Tuttavia il Ministero per Lo Sviluppo Economico e il direttore dell’Agenzia delle Entrate devono emettere le ultime direttive per rendere attuabili gli interventi. Attendiamo quindi le ultime circolari che daranno il via libera all’inizio dei lavori. Di seguito il link alla circolare esplicativa.

Nell’attesa di cominciare

Grazie per l’attenzione

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

Categories:

Tags:

Nessun commento per questo articolo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *